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Bollette del gas da 5000 euro

Sorprese poco piacevoli nella cassetta della posta di molti consumatori, anche in provincia di Bergamo. Accade sempre più spesso che arrivino bollette esorbitanti per le fatture dell’energia (gas e elettricità).

Nell’ufficio di Adiconsum Bergamo – fa sapere l’associazione legata alla Cisl – sono state portate bollette da qualche migliaio di euro, anche fino ai 5000, che a volte considerano anche periodi prescritti oltre i 5 anni. Non si tratta di uso sconsiderato delle risorse energetiche: semplicemente sono conguagli, alcuni relativi anche a parecchi anni addietro e spesso successivi a un cambiamento di fornitore.

«In molti casi – spiega Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, i conguagli ricevuti dagli utenti non sono altro che il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma si sono presentati anche casi con letture effettive. Ciò accade con particolare frequenza perché le aziende erogatrici di tali servizi non tengono conto delle periodiche letture dei contatori, oppure agiscono in seguito ad errori di valutazione o, comunque, a causa di fatturazioni incongrue, certamente non imputabili agli utenti».

«D’altronde – prosegue Mina Busi -, per un consumatore comune è impossibile conoscere i parametri utilizzati per il ricalcolo di consumi effettuati anni prima. Così, non avendo gli strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non dover entrare nel complesso e oneroso meccanismo per l’accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare somme ingenti, anche di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell’utenza domestica».

Secondo i dati forniti dall’Autorità per l’energia il gas, il 13% delle fatture energetiche emesse in Italia (17 milioni di bollette) sono in consumo stimato, e spesso risultano inutili le auto-letture. Per il gas la situazione è ancora peggio in quanto il 50% delle fatture è in consumo stimato. L’Authority è intervenuta imponendo tre controlli annuali per arginare il problema. Oltre il 70% delle bollette stimate riguarda il mercato libero: veri e propri anticipi che i consumatori fanno di tasca propria agli operatori senza che questi ultimi paghino degli interessi.

«Il libero mercato ha fatto nascere tantissime società che riforniscono le nostre case di Energia ma solo una la vende all’ingrosso e questa è l’unica titolata alla lettura dei contatori ed è l’unica che deve inviare alle società fornitrici la lettura, cioè i nostri dati e consumi utili al calcolo della bolletta. L’utente paga 2,50 euro a bimestre per il servizio di lettura automatica, quindi è inaccettabile non arrivino i dati sul consumo effettivo», osserva ancora la presidente di Adiconsum Bergamo.

Per evitare sorprese vanno sempre controllate le letture del contatore riportate sulla bolletta con quella presente sull’apparecchio dell’abitazione. Il consiglio dell’associazione è di verificare sempre i consumi al contatore per rilevare eventuali anomalie che vanno subito segnalate e quando si cambia fornitore bisogna verificare con foto i consumi del contatore e controllare sul contratto la modalità di invio della lettura, che non è la stessa per tutte le società.

Cosa deve fare un consumatore che riceve una fatturazione anomala? Per prima cosa si deve fare reclamo alla società – questa ha 40 giorni di tempo obbligato per rispondere -, di solito rigetta il reclamo e all’utente non resta che denunciare all’Authority (Aeeg) il comportamento scorretto. Ricordiamo che l’Authority può solo sanzionare la società ma non ha titoli per risolvere il problema dell’utente. Si dovrà avviare la conciliazione, tra l’utente e la società per trovare un accordo e il tutto deve accadere entro 30 giorni dalla richiesta di conciliazione. Va anche detto che per importi inferiori ai 2.500 euro si può citare in giudizio il gestore direttamente dal giudice di pace richiedendo anche eventuali danni.

«Adiconsum e le altre associazioni dei consumatori – conclude Busi – hanno chiesto al Parlamento di legiferare in maniera definitiva affinché la stima sia solo un’eccezione e comunque per un periodo che non può superare i due anni; abrogare il concetto di “tentativo di lettura”; legittimare l’autolettura attraverso l’accesso dei consumatori o di loro delegati al Sistema Informativo integrato presso Acquirente Unico; prevedere per gli utenti la restituzione entro 30 giorni del denaro indebitamente sborsato maggiorato degli interessi legali; eliminare la quota lettura in capo ai distributori che non hanno effettuato tale attività».

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