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Con il caldo arrivano anche i saldi

Sabato 2 luglio, in Lombardia, scattano i saldi estivi. C’è molta attesa, sia da parte dei commercianti che dei consumatori, anche perché l’avvio coincide con l’arrivo del caldo.

«Le aspettative sono altissime – conferma Paolo Malvestiti, presidente di Ascom Bergamo -. La bella stagione non è decollata, il cattivo tempo ha fermato la vendita dei capi estivi sia per l’abbigliamento che per le calzature. I saldi proposti saranno sicuramente vantaggiosi, perché la scelta è rimasta ampia. La speranza dei commercianti è che i saldi si prolunghino per il maggior tempo possibile e non si fermino, come ormai succede da anni, dopo i primi dieci giorni dall’avvio».

Nei negozi sono rimasti sugli scaffali abiti, scarpe, sandali, costumi da bagno, che saranno venduti anche con sconti dal 20 al 40%. Sul fronte dei consumi, comunque, nell’abbigliamento qualche timido segnale di ripresa c’è stato nei primi mesi dell’anno, ma il maltempo ha fermato gli acquisti.

«Ora i saldi possano essere un aiuto al settore. Sappiamo che non risolvono il problema ormai strutturale del calo dei consumi e del cambiamento di stile d’acquisto dei consumatori, però rappresentano una boccata d’ossigeno necessaria per la sopravvivenza degli esercizi commerciali. Inoltre lo shopping estivo può essere un attrattore per i turisti stranieri in città o nei luoghi di villeggiatura», conclude Malvestiti.

Le regole

Per questi due mesi di saldi, Ascom Bergamo indica cinque principi base da seguire, cinque regole di trasparenza e di correttezza pensate per la tutela della concorrenza e del cliente: cambi, prova capi, pagamenti, tipologia dei prodotti in vendita e indicazione sui prezzi.

Cambi. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi. Non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti. Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.

Prodotti in vendita. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

Indicazione del prezzo. Obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale. È facoltà, ma consigliabile, indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo.

Le violazioni alla norma sulle vendite straordinarie vengono punite con sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, secondo la legge regionale 9/2009.

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