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Lombardia, un’altra ordinanza: «piena didattica a distanza» alle superiori

Dopo quella che vieta gli spostamenti fra le 23 e le 5, c’è un’altra ordinanza anti Covid che riguarda la Lombardia. Come la prima, entrerà in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre.

La seconda ordinanza porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il presidente dell’Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

Nell’Ordinanza è previsto che ‘I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020’.

L’Ordinanza in sintesi dispone:

– limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana

– misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

– divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

In relazione all’Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che:

– per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.

– le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza.

– sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento.

Di seguito maggiori dettagli:

I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

– Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

 – Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  2.  Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

– Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre

  1.  E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

– Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

Misure anti-assembramento

  1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
  3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
  4. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
  5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
  6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

– Sport di contatto dilettantistici

  1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
  2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

– Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

  1.  Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

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