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Assicurazione rischi catastrofali, obbligo in capo al proprietario o all’inquilino?

A poche settimane dal completamento del percorso finalizzato all’estensione dell’obbligatorietà assicurativa dei rischi catastrofali alle imprese di tutti i settori economici individuati dalla normativa, facciamo il punto della situazione con Piergiorgio Stocchi, agente di assicurazioni e titolare dello studio che si trova a Rovetta, in via Magri 1/A.

Una delle domande più gettonate riguarda il caso dei beni in uso all’azienda ma di proprietà di terzi. Pensiamo a porzioni di fabbricato in locazione o macchinari in leasing. In questi casi a chi spetta l’obbligo di sottoscrizione del contratto?

“L’obbligo rimane in capo all’utilizzatore dei beni, a qualunque titolo ne abbia il possesso (locazione, sublocazione, comodato d’uso, etc.). L’utilizzatore è esonerato solo qualora un terzo soggetto abbia provveduto, ad esempio il proprietario. Di conseguenza, risulta molto importante regolare i rapporti contrattuali in essere ed aggiornare i testi delle bozze di quelli nuovi”.

Qualora non venga pattuito nulla tra proprietario ed utilizzatore, cosa potrebbe accadere?

“A seguito di un evento indennizzabile dalla polizza obbligatoria, ad esempio un danno alla porzione di fabbricato interessata dall’evento, potrebbe accadere che il proprietario del bene si rivolga al comune per richiedere un contributo pubblico. Il comune inoltrerebbe la richiesta alla regione che, tuttavia, potrebbe ridurre o non riconoscere alcuna somma per via della presenza nei locali di un’attività soggetta all’obbligo assicurativo “cat-nat”. Obbligo che, come detto, ricade in capo all’utilizzatore (salvo diversa pattuizione scritta). Ecco quindi che il proprietario si troverebbe nella condizione di poter avanzare un’azione risarcitoria nei confronti dell’inquilino per il danno subìto”.

Però, ad oggi, molti inquilini sostengono che la copertura assicurativa non sia nel loro interesse poiché i locali non sono di proprietà e l’accadimento di un evento catastrofale non imputabile a loro.

“Comprendo l’affermazione ma il nostro ruolo di consulenti assicurativi ci impone di informare i clienti dei rischi derivanti da questa scelta che deve essere consapevole delle possibili conseguenze”.

Vale anche se il bene non risulta a bilancio?

“Non cambia nulla. Il riferimento alle voci civilistiche contenuto nella legge 213/2023, istitutiva dell’obbligatorietà assicurativa, è di natura generica per stabilire quali beni debbano essere assicurati. Tuttavia l’indicazione non è “puntuale” e quindi non riferibile strettamente allo specifico bilancio dell’azienda soggetta all’obbligo. Per evitare fraintendimenti è stato lo stesso legislatore ad intervenire chiarendolo in una norma successiva (legge 189/2024). E ciò vale anche per i valori da assicurare che non devono essere quelli indicati a bilancio ma quelli di ricostruzione o di rimpiazzo, o di ripristino nel caso dei terreni. Il bilancio è solo un punto di partenza”.

Quindi risulta inutile chiedere i valori da assicurare al consulente fiscale, come fanno in molti! Ma non crede sia ingiusto che un inquilino assicuri un bene per conto del proprietario?

“Comprendo l’osservazione, peraltro condivisibile considerato che il proprietario potrebbe trovarsi nelle condizioni di ricevere l’indennizzo decidendo anche di non ricostruire o di non rimpiazzare il bene danneggiato sulla scorta di una polizza pagata dall’utilizzatore. Si tratta della stessa contestazione mossa al legislatore che infatti con la legge 78/2025 ha cercato di riequilibrare la situazione prevedendo che, in caso di mancata ricostruzione o ripristino da parte del proprietario, lo stesso debba riconoscere all’utilizzatore un importo fino al 40% dell’indennizzo a titolo di danno indiretto per il fermo dell’attività”.

Ma la polizza dovrà comunque essere stata stipulata.

“Esattamente”.

Non tutti gli intermediari sostengono le stesse tesi su questi temi.

“Ancora oggi la proposizione di molti intermediari fa leva sui contenuti della legge 213 del 30/12/2023 (Finanziaria per il 2024), istitutiva dell’obbligatorietà assicurativa “cat-nat”. Il racconto espone la solita “tiritera” sui soggetti tenuti all’obbligo (quelli tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, esclusi gli imprenditori agricoli soggetti ad un fondo dedicato), sugli eventi in copertura (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) e sui beni da assicurare con riferimento all’ormai noto stralcio dell’articolo 2424 del codice civile (fabbricati, terreni, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali). Principi detti e ripetuti all’infinito!”

Quindi la lettura delle disposizioni contenute nella Finanziaria del 2024 non è sufficiente a Suo avviso per sottoscrivere una polizza “cat-nat”? 

“No se si tiene conto di alcune specifiche questioni alle quali il Parlamento ha dovuto fornire riscontro nella successiva legislazione: il riferimento allo stato patrimoniale è “generico” oppure “puntuale”? I valori in polizza sono quelli presenti nello stato patrimoniale oppure no? Qualora il proprietario e l’inquilino siano soggetti terzi tra loro, a chi spetta l’obbligo della copertura assicurativa? La partita “terreni” è disciplinata ai sensi civilistici?

Sarebbe interessante sottoporre alcuni questionari anonimi agli intermediari per analizzare l’effettiva univocità delle risposte. Ad oggi, tuttavia, il migliore dato statistico ci proviene direttamente dalle polizze già sottoscritte presenti sul mercato, molto diverse tra loro. Certamente la proposizione di coperture più ampie rispetto ai semplici requisiti richiesti dal legislatore fa parte delle normali differenze di proposizione tra gli intermediari. Il problema, semmai, è da imputare ad un’eterogeneità di indicazioni nell’individuazione dei beni da assicurare e nei valori da indicare nel contratto che, invece, dovrebbero riflettere un’indicazione omogenea. Così non è e qualche intermediario rischia di fare la figura del “pollo”. Poco importa avere dieci preventivi se la costruzione alla base della polizza è errata. A questo contesto stanno contribuendo, va detto, anche le associazioni di categoria di imprenditori, artigiani e professionisti fornendo indicazioni in circolari riservate agli iscritti che spesso restano occulte agli intermediari”.

L’agenzia Stocchi ha iniziative in programma?

“Quanto descritto in questo articolo fa parte di un approfondimento intitolato “I 10 errori più frequenti nelle polizze cat-nat” in onda sul nostro canale YouTube “Stocchi Insurance news” il prossimo 9 luglio alle ore 15:00, visibile a tutti. Le slide sono già a disposizione in anteprima ai clienti dell’agenzia. Un’occasione da non perdere!”.

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