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Il nuovo obbligo assicurativo per le imprese in dieci punti

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La legge di bilancio 2024 ha introdotto, in capo alle imprese, l’obbligo di stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – coperture assicurative per danni da eventi calamitosi e catastrofali che possano colpire terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali delle imprese.

Si tratta di una previsione con un inevitabile impatto, soprattutto per le micro imprese e per le Piccole e medie imprese, comprese molte attività commerciali e di servizi comunque risultanti iscritte al registro delle imprese. In questo articolo Piergiorgio Stocchi, agente di assicurazioni, ci riepiloga i contenuti della nuova norma in dieci punti.

1) Quali sono le imprese interessate?

Quelle con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

2) Quali sono le imprese non interessate?

Quelle non rientranti al punto precedente e le imprese agricole per le quali risulta già istituito uno specifico fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

3) Entro quale termine si può acquistare o aggiornare la propria polizza?

Entro il 31/12/2024. Si tratta di una tempistica davvero molto limitata se si pensa al numero di polizze da stipulare e da aggiornare. Possibile un rinvio. Forse sarebbe stato meglio introdurre un obbligo progressivo partendo dalle aziende più grandi (quasi tutte già adempienti) e – progressivamente – estendere l’obbligatorietà a quelle con dimensioni ridotte.

4) Quali sono i beni da assicurare?

Quelli ai quali fa riferimento l’art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione “attivo” dello stato patrimoniale, voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Ovvero “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” ed “attrezzature industriali e commerciali”.

5) Quali sono gli eventi da assicurare?

Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non sono state inserite nella norma le eruzioni vulcaniche ed i bradisismi presenti nella bozza di legge. I “semplici” fenomeni grandigeni non sono presenti poiché non considerati di natura catastrofale o calamitosa.

6) Cosa accade se un’azienda non stipula la copertura assicurativa?

Lo stato ne terrà conto nell’assegnazione di sovvenzioni, contributi o agevolazioni di carattere finanziario, non solo in occasione di eventi calamitosi.

7) Una compagnia assicurativa può rifiutarsi di concedere la copertura assicurativa, specie nelle zone a rischio più elevato? 

No, la normativa prevede l’obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicurative proprio per evitare che le stesse siano spinte ad assumere i rischi solo nei territori meno soggetti a questo tipo di eventi. Sono state comunque previste soluzioni plurime di ulteriore trasferimento del rischio anche per le stesse compagnie assicurative al fine di garantire la solvibilità anche di quelle più piccole che – di norma – prevedono maggiori limiti assuntivi.

8) Cosa accade se una compagnia assicurativa non concede la copertura richiesta?

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicurative comporta una sanzione amministrativa e pecuniaria da 100.000 ad 500.000 euro (sanzione dimezzata rispetto alla bozza di legge).

9) Quali sono i contenuti minimi della garanzia assicurativa?

La norma scrive che il contratto debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Si tratta di una disposizione controversa non tanto per l’eventuale verifica della proporzionalità dei premi, come scritto da molti quotidiani economici nazionali, quanto per l’aver normato scoperti e franchigie senza fissare un limite minimo di indennizzo (es. 30%/50%/100% del valore delle partite assicurate, spesso presente e particolarmente contenuto laddove esista un’alta concentrazione di capitali assicurati) che, se particolarmente basso, potrebbe incidere in maniera più rilevante rispetto ad uno scoperto massimo. In assenza di ulteriori indicazioni la norma molto probabilmente si applicherà così come scritta.

10) l’obbligatorietà di questo tipo di coperture è prevista solo in Italia?

No. In generale, le normative più stringenti si applicano negli stati maggiormente interessati da questo tipo di eventi.

Bisognerebbe innanzitutto distinguere tra i diversi destinatari delle norme (abitazioni e/o imprese). Inoltre esistono tre differenti modelli applicativi: il sistema obbligatorio, il sistema semiobbligatorio ed il sistema facoltativo.

Il sistema obbligatorio, come quello appena introdotto in Italia, ha il vantaggio di intaccare relativamente poco la fiscalità generale anche se risulta un sistema sicuramente meno “democratico” che genera un atteggiamento ostico nei cittadini poiché il premio viene percepito come un’imposta aggiuntiva.  Sono i casi della Turchia (terremoto), Romania (terremoto), Islanda (calamità naturali), Francia (inondazioni, terremoti, maremoti, frane, cicloni, valanghe) e – appunto – Italia.

Un secondo sistema è quello facoltativo: ognuno decide per sé. Tuttavia, va detto, l’ottica di non assicurarsi è spesso indotta da contesti caratterizzati da un generico principio di solidarietà sociale ove si ritiene che, in caso di bisogno, lo Stato interverrà comunque. Anche se le esperienze degli ultimi decenni nel nostro Paese hanno dimostrato le difficoltà di reperire risorse a bilancio e tempistiche di ricostruzione molto lunghe.

Vi è infine un terzo modello: il sistema semiobbligatorio. In questi casi ciascuno è libero di assicurare o meno i propri beni ma, scegliendo di farlo per la garanzia “incendio” o analoghe coperture minime, sarà obbligato ad estendere la garanzia anche ai rischi catastrofali e calamitosi. Un vincolo di abbinamento insomma, come accaduto in Belgio.

Seguiremo gli sviluppi. Nel frattempo, tutti i clienti dell’agenzia Stocchi riceveranno nei prossimi giorni, tramite mail, le slides contenenti il testo di legge e l’analisi più approfondita dei commi.

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