Notizie

Vacanza rovinata? Come chiedere i rimborsi

Esiste anche il «danno da vacanza rovinata». Consiste nel disagio psico-fisico patito dal turista-consumatore conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata. Disguidi, voli cancellati, alberghi fatiscenti, disservizi vari e assenza del promesso livello di svago rientrano nella casistica.

Adiconsum Bergamo informa che dal primo luglio sono cambiate le norme per i rimborsi. Se la vacanza è stata acquistata tramite un tour operator sarà questo soggetto il responsabile dei disservizi dell’albergo e del volo, e quindi la vertenza può essere promossa contro quest’ultimo. Se è stato acquistato un pacchetto turistico prima del 1° luglio, in caso di problemi, l’eventuale rimborso avverrà attraverso il Fondo nazionale di garanzia. Dal 1° luglio in poi invece, in caso di criticità dovute al tour operator, il turista scontento sarà rimborsato dalla polizza dell’agenzia di viaggio.

»Infatti – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, in attesa del recepimento della Direttiva europea 2015/2302 prevista per il 1° gennaio 2018, dal 1° luglio sono già entrate in vigore due importanti norme per i consumatori: l’abrogazione del Fondo e l’obbligo per i tour operator di sottoscrivere una polizza assicurativa che intervenga in caso di insolvenza o fallimento. Questa deve garantire il rimborso al consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia del prezzo del pacchetto turistico e il rimpatrio del turista. Ricordiamo che i tour operator sono tenuti ad avere anche una polizza di responsabilità civile. Naturalmente a ogni azione corrisponde una reazione, che in qualche modo si rifletterà sul consumatore: potrebbero esserci dei rincari nel prezzo dei pacchetti. L’obbligo di accensione delle polizze comporta un maggior esborso per le agenzie di viaggio».

Condividi su:

Continua a leggere

In Bergamasca è emergenza povertà
Selvino, concerto per il 50° della banda