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Consegna a domicilio tra ordinanze, ricorsi e sospensive

Si è creata una certa confusione sulla consegna a domicilio in Regione Lombardia. Il Tar ha sospeso una parte dell’ordinanza del Pirellone dell’undici aprile che di fatto permetteva di allargare le categorie indicate dal DPCM del 10 aprile.

Alla lettera H dell’ordinanza regionale, motivo del contendere, era scritto: “E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”.

Secondo i giudici del Tar il decreto regionale ha ampliato il numero delle attività consentite quando il DPCM lo permetteva solo a categorie essenziali o strategiche.

A tal proposito Regione Lombardia ha annunciato la presentazione di un’istanza di revoca del decreto del presidente del Tar.

Un comunicato di Ascom Confcommercio Bergamo invece sostiene: “Nonostante la sentenza del Tar di Regione Lombardia, le consegna a domicilio anche di beni diversi da quelli alimentari o di prima necessità rimane possibile. Il provvedimento non produce alcun effetto sul piano pratico. La Regione Lombardia con l’Ordinanza 528 dell’11 aprile non ha infatti ampliato ma ha chiarito la possibilità, per la prima volta, della consegna a domicilio generalizzata di tutte le merceologie, come risulta dai chiarimenti che già da alcune settimane sono riportati sul sito ufficiale del Governo, che dice che “i negozi e gli altri esercizi commerciali al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale”.

Sull’argomento ha preso posizione anche la Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi, aderente a Confcommercio) la quale chiarisce che “anche a seguito del provvedimento del Tar, l’attività di ristorazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio resta consentita”. Infatti, secondo la Fipe, “per gli esercizi di ristorazione resta salva della facoltà del servizio a domicilio in quanto consentita a livello regionale da una norma che non essendo stata sospesa dai giudici lombardi, resta tuttora in vigore e lo sarà, salvo modifiche, fino al prossimo 3 maggio”.

Sul tema si è espresso anche l’assessore regionale Sertori.

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