In queste ore i maggiori quotidiani nazionali riportano la notizia della scomparsa dell’ex patron della Parmalat Calisto Tanzi.
“Una vita legata ai successi ottenuti soprattutto grazie alla diffusione del latte a lunga conservazione e alla diversificazione dei prodotti offerti dall’azienda e dal suo patron la cui immagine divenne inflazionata anche dai grandi risultati calcistici ottenuti dalla squadra di calcio della città di Parma” spiega Piergiorgio Stocchi, titolare dell’agenzia Stocchi assicurazioni di Clusone in via Spinelli 28. “Un’azienda con tanti debiti garantiti da una grande liquidità. Almeno fino al Natale del 2003 quando Bank of America dichiarò l’inesistenza dei 3 miliardi e 900 milioni di dollari della controllata Bonlat. La grande liquidità era finta ed i debiti erano veri. Il crack colpì molti investitori anche internazionali e la notizia fece il giro del mondo”.
Ma quale eredità ci ha lasciato il caso Parmalat?
“Casi analoghi sono avvenuti in tutto il mondo, soprattutto in Occidente – prima negli U.S.A. e poi in Europa – dove si sono sviluppate le principali forme societarie moderne. La prima norma finalizzata alla prevenzione di episodi di mala gestio da parte degli amministratori delle società è stata la “Securities Act” statunitense del 1933. In Italia la svolta arrivò solo con la legge Vietti del 2004, un anno dopo l’arresto di Tanzi”.
Continua Stocchi: “Nel nostro ultimo approfondimento “Cresce la voglia di D&O” – disponibile sulla piattaforma Albert sul sito www.stocchiassicurazioni.it – analizziamo come le nuove norme legislative, comprese quelle più recenti relative alla “Crisi d’impresa”, siano state emanate con l’intento di andare oltre la prevenzione degli atti dolosi, interessando anche gli errori colposi degli amministratori. Questo è un punto molto importante. Pertanto un errore decisionale, pure in buona fede ed anche in una società sana, può interessare la responsabilità degli amministratori esponendoli con il loro patrimonio, anche personale. Una svolta storica. Qui nasce la necessità di valutare una copertura assicurativa D&O”