L’introduzione dal 16 luglio dell’obbligo di assicurazione r.c.a. per i proprietari di monopattini “a propulsione prevalentemente elettrica” rappresenta la seconda importante novità che fa seguito all’apposizione del contrassegno identificativo, ovvero la piccola targa adesiva da richiedere ed applicare sul mezzo sin dal 16 maggio scorso. Negli ultimi giorni ne hanno scritto e parlato molti organi di informazione ed oggi, grazie al contributo di Piergiorgio Stocchi (agente di assicurazioni presso l’agenzia di Rovetta in via Magri 1/A), cerchiamo di approfondire qualche aspetto in più.
“Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una crescente diffusione della micromobilità elettrica, soprattutto per gli spostamenti brevi: monopattini, hoverboard, segway, monowheel. Senza dimenticare le e-bike. Tra i vantaggi vi è la riduzione delle emissioni inquinanti ed i costi contenuti. Non a caso si parla di “mobilità accessibile”. Tra gli svantaggi, si è evidenziata nel tempo la carenza di infrastrutture dedicate con conseguenti problematiche per la sicurezza stradale. Gli incidenti sono aumentati in modo drammatico, con esiti anche mortali. Da qui la volontà del legislatore di garantire un risarcimento certo ai terzi danneggiati grazie all’assicurazione obbligatoria r.c.a., estesa oggi anche ai monopattini elettrici”.
Ma la “r.c. del capofamiglia” non copre già questo tipo di rischi?
“Fino a prima dell’avvento dell’assicurazione obbligatoria anche questi sinistri potevano certamente rientrare nella copertura “r.c. del capofamiglia”. Tuttavia per gli incidenti avvenuti dal 16 luglio questo non risulta più possibile poiché la legge prevede un contratto con specifici requisiti e con massimali minimi dedicati: € 6.450.000 per i danni alle persone ed € 1.300.000 per i danni alle cose, certamente più alti di quelli tipici di una polizza r.c. famiglia. Inoltre va detto che la polizza stipulata per l’ambito della vita privata ha sempre escluso l’utilizzo del mezzo per spostamenti in ambito professionale. Ad esempio il tragitto dall’azienda all’ufficio postale, alla filiale bancaria o ancora presso clienti o fornitori”.
Il contrassegno identificativo è assimilabile ai sistemi di targatura che già conosciamo per gli altri veicoli a motore?
“Solo in parte. Certamente il sistema di targatura facilita l’identificazione dei mezzi assicurati, anche in occasione di un incidente, oltre alla verifica dell’adempimento assicurativo da parte delle Forze dell’Ordine. Tuttavia il contrassegno risulta associato al codice fiscale della persona fisica che lo richiede e non al numero di telaio del monopattino. Ciò ha delle evidenti implicazioni dirette in caso di cessione del mezzo. Ad esempio, in caso di vendita del monopattino il contrassegno non risulta trasferibile al nuovo proprietario. Deve dunque essere rimosso dal monopattino elettrico e deve esserne richiesta la cancellazione dal pubblico registro”.
Ci sono differenze anche in merito ai sinistri?
“Assolutamente si. Breve premessa: per i sinistri avvenuti sul territorio italiano che coinvolgono gli altri veicoli a motore, esistono due procedure risarcitorie: quella “classica” (come il caso di un tamponamento multiplo) dove la compagnia assicurativa del responsabile risarcisce i principali terzi danneggiati. In alternativa, vi è poi la procedura di “risarcimento diretto”, valida per determinate tipologie di incidenti (le più frequenti, come il classico tamponamento tra due veicoli) dove il danneggiato viene risarcito dalla propria compagnia assicurativa che, secondo un sistema rivolto ad evitare lo scambio di informazioni tra le compagnie sul costo dei sinistri, diviene a sua volta creditrice di un importo “forfaittario”, determinato dal costo medio calcolato negli ultimi anni per quella determinata tipologia di sinistro per quel tipo di veicolo.
Riguardo ai monopattini elettrici, trattandosi di un nuovo obbligo e non avendo dati statistici sulle annualità trascorse, gli importi dei “forfait” non sono determinabili e pertanto la procedura di “risarcimento diretto” non sarà applicabile per almeno due anni. Di conseguenza, trova applicazione la sola “procedura classica”. Ciò significa che i principali danneggiati in un sinistro che coinvolge un monopattino elettrico dovranno sempre rivolgere la loro azione risarcitoria all’assicuratore del veicolo danneggiante. Come per gli altri veicoli soggetti all’obbligatorietà RCA, è prevista comunque l’ “azione diretta” ovvero la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile o del veicolo sul quale risulta trasportato, potendo così contare subito su un soggetto più capiente”.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha scritto anche della tutela del terzo trasportato suscitando qualche perplessità.
“Nella circolare datata 4/4/2026 il Mimit ha chiarito che, per il terzo trasportato sul monopattino elettrico, il danno subito continuerà ad essere risarcito dall’assicuratore del mezzo sul quale è trasportato con l’eventuale diritto di rivalsa verso quella del responsabile se differente, ad esempio qualora il sinistro fosse causato da un altro veicolo. Tuttavia sul monopattino è espressamente vietato il trasporto di persone. Il che pone certamente il tema dell’eventuale rivalsa dell’assicuratore se la polizza sottoscritta prevede l’esclusione della copertura per trasporto “non conforme” alla legge.
La copertura assicurativa vale anche per l’estero?
“Dal 16/07/2026 anche i monopattini elettrici entrano nel “Sistema della carta verde”, un circuito internazionale che certifica la copertura r.c.a. del veicolo e che facilita il riconoscimento e la liquidazione dei sinistri tra i Paesi aderenti. Ricordo che, sulla carta verde, i Paesi non coperti risultano barrati”.
Anche all’estero è prevista l’obbligatorietà assicurativa dei monopattini elettrici?
“Non necessariamente. La direttiva europea 2021/2118 non ha indicato di estendere l’obbligo assicurativo ai nuovi mezzi di mobilità elettrica ma ha consentito agli stati membri di poterlo fare. L’Italia ha recepito la direttiva europea con il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184. Questo decreto ha adeguato l’ordinamento nazionale introducendo le basi giuridiche per l’estensione in Italia dell’obbligo assicurativo ai monopattini elettrici. Giova ricordare che, anche in assenza di assicurazione obbligatoria, il responsabile è comunque tenuto a risarcire i terzi danneggiati dei danni prodotti”.
Per i veicoli non identificati e per quelli identificati e non assicurati, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) opererà anche per i monopattini elettrici?
“Si, ma ricordiamo la possibile imputazione del reato di omissione di soccorso per coloro che si danno alla fuga e l’eventuale rivalsa del FGVS qualora il monopattino responsabile del sinistro risultasse senza assicurazione o con un’assicurazione sospesa o scaduta”.
Un’ultima domanda riguarda proprio la possibilità di sospensione della copertura assicurativa del monopattino elettrico: è possibile?
“Certamente. Anche se va fatta una riflessione più profonda su questo punto. Sono convinto che se oggi chiedessimo a molti assicurati di giustificare la richiesta di sospensione della copertura r.c.a. sarebbero in molti a rispondere “perché non uso il veicolo” o “perché lo lascio in uno spazio chiuso a terzi”. Si tratta di ragioni tassativamente escluse dalla normativa di legge che ha imposto – su base europea – una nuova definizione di “circolazione” estendendola anche alle aree private non aperte a terzi. Su questo contrasto sembrava potesse nascere una nuova tipologia contrattuale, con la possibilità di usufruire di una copertura r.c.a. in versione “ibrida” che – per determinati periodi – fosse limitata al solo rischio statico in caso di stazionamento privato del mezzo (al pari dei rimorchi separati dalla motrice per intenderci) ma, ad oggi, così non è stato. Al contrario, si è garantita a tutti la possibilità di sospendere la copertura assicurativa, contrariamente alla ratio del legislatore europeo. Mi sarei atteso molta più “presenza” da parte dei gruppi agenti su questo punto per ottenere maggiori chiarimenti e certezze considerati gli interessi dei clienti in gioco. Nei fatti, nulla sembra essere cambiato rispetto a prima se non la previsione di un limite temporale al periodo di sospensione e la possibilità per i carrelli elevatori di continuare ad usufruire della polizza r.c. aziendale, sempre se utilizzati all’interno delle aree aziendali non aperte al pubblico”.
Nell’attesa di un più ampio confronto dei contratti sul mercato, ricordiamo che il personale dell’agenzia “Stocchi assicurazioni” è a disposizione presso gli uffici di Rovetta, in via Magri 1/A per ogni esigenza.


















