NotizieSpeciale Amministrative 2017

Elezioni comunali, disabili al voto

Domenica 11 giugno 2017 i cittadini di 21 Comuni bergamaschi saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative. Le Aziende socio sanitarie territoriali della provincia hanno organizzato aperture straordinarie dei propri ambulatori per il rilascio dei certificati che possano permettere alle persone affette da particolari forme di disabilità di esercitare il diritto di voto. Nella giornata di domenica, per chi non ha potuto accedere preventivamente agli ambulatori, un medico dell’Agenzia di tutela della salute (ex Asl) sarà sempre reperibile per il tramite degli uffici comunali.

La normativa considera “elettori fisicamente impediti” “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Si tratta quindi di forme di disabilità di natura fisica di tale gravità da ostacolare la materiale esecuzione delle operazioni di voto, possibile unicamente tramite l’aiuto di un altro elettore. L’elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore viene messa un’annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto questo compito.

Come dimostrare la necessità dell’accompagnatore? Qualora la disabilità non sia di per sé evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, il cittadino deve presentare uno specifico certificato medico, rilasciato da medici designati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst), nel quale sia specificato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Il rilascio del certificato è effettuato su richiesta del cittadino immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Tale certificato dovrà essere poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito il cosiddetto “libretto di pensione” (rilasciato dall’Inps). Dal 2003 è prevista inoltre la possibilità di far annotare il diritto al voto assistito mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale. In tal caso non è più necessario che per ogni votazione il disabile richieda l’apposita certificazione all’ Asst. Da precisare che chi necessita unicamente di essere accompagnato fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non necessita della presenza dell’accompagnatore e quindi non è tenuto a presentare alcun certificato. I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

I disabili con difficoltà o impedimenti a camminare possono recarsi a votare presso un’altra sezione elettorale qualora la propria sezione sia inaccessibile per presenza di barriere architettoniche (come ad esempio una cabina elettorale non accessibile alla sedia a rotelle o un piano di scrittura con altezza superiore a circa 80 centimetri). Come dimostrare la condizione di deambulazione compromessa? Anche in questo caso è necessario che la condizione sia dimostrata con un’attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Asst (o dalla Asl) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di camminare. Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell’ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un’incapacità a camminare, è possibile richiedere – senza alcun costo – una visita alla propria Asst.

Con la Legge 22 del 27 gennaio 2006 (modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46) è stata prevista anche la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave o gravissima infermità. Tale possibilità è prevista, ad oggi, in due casi. Anzitutto per gravissime infermità: elettori che siano “intrasportabili”, impossibilitati cioè ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio dei servizi appositamente predisposti dai Comuni (la condizione di “intrasportabile”, deve essere conseguente a minorazioni dipendenti da patologie con prognosi non inferiore ai 60 giorni, e non può essere addotta solo perché non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio). Il secondo caso è per gravi infermità: elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale).

Il cittadino deve presentare la richiesta per votare a domicilio al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Alla richiesta deve allegare la certificazione attestante la grave o gravissima infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione viene rilasciata, dietro richiesta del cittadino, dai medici delle Asst, in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni, considerato anche che, trattandosi di accertamento medico domiciliare, comporta un impegno ed un’organizzazione adeguata a carico delle Aziende Socio Sanitarie.

In forza della Legge 22/2006, l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

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